In calce pubblico la bozza di riforma dell’Ordine dei giornalisti. O meglio, il cosiddetto “progetto di ricongiungimento”. Dalla bozza che l’OdG ha approvato ieri e che sarà presentata al ministro della Giustizia Severino, emergono dati importanti che è bene sottolineare in maniera schematica per renderli più chiari.
1. I pubblicisti continueranno a lavorare; l’obbligo di esame di Stato è solo per loro;
2. Sull’assicurazione obbligatoria OdG ha chiesto al ministero una deroga per i giornalisti. Mi sembra una cosa importante: far gravare su cronisti precari che arrivano a prendere la bellezza di 3,4 euro a pezzo, una assicurazione obbligatoria è assurdo. A me pare un regalo alla lobby delle compagnie;
3. Il progetto di “ricongiungimento” se venisse così accettato dovrebbe entrare in vigore a fine anno. Dunque a fine 2012 gli attuali giornalisti pubblicisti dovrebbero andare al loro ordine regionale a chiedere il riconoscimento del praticantato in questo nuovo modo.
Le mie considerazioni personali sono che per i giornalisti pubblicisti è indubbiamente una svolta: è un albo che si era svuotato di significato e di utilità. Sui professionisti occorrerà decidere paletti rigidi. O si rischia una fiumana di professionisti, un tesserificio degli inutili, un ingrossamento delle fila del giornalismo professionale con improbabili personaggi.
A dirla tutta, io mi aspetterei anche un irrigidimento dell’elenco pubblicisti con un maggior controllo sulle scuole di giornalismo e sulla qualità degli insegamenti che in molti casi non mi sembrano particolarmente all’altezza. Staremo a vedere
I criteri del passaggio pubblicisti-professionisti sono nel documento in calce.
LINEE GUIDA DI RIFORMA DELL’ORDINAMENTO GIORNALISTICO
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti evidenzia la peculiarità del ruolo del giornalista da intendersi come strumento di democrazia fondato sull’art. 21 della Costituzione e finalizzato a garantire il diritto all’informazione dei cittadini, indispensabile per compiere scelte libere e consapevoli.
Accesso alla professione e tirocinio
Accesso alla professione giornalistica è libero. Ferme restando l’unicità dell’Albo la permanenza dei due Elenchi e i diritti acquisiti dagli iscritti all’entrata in vigore riforma, l’accesso alla professione di giornalista dovrà avvenire attraverso l’esame di Stato. Per sostenere l’esame di Stato gli aspiranti giornalisti dovranno possedere una laurea ed aver svolto un tirocinio di 18 mesi. Le forme di tirocinio saranno individuate in un regolamento e potranno essere:
– praticantato aziendale
– frequenza master dell’Ordine
– frequenza di corsi universitari post laurea in giornalismo
– sistematica collaborazione equamente retribuita in testate giornalistiche
A far data dall’entrata in vigore della riforma, chi avrà superato l’esame, sceglierà se iscriversi nell’Elenco professionisti o in quello di Pubblicisti, non possedendo il requisito di esclusività professionale. Chi ha già superato l’esame di Stato per l’iscrizione a un diverso Albo professionale e ha svolto tirocinio giornalistico, può accedere direttamente all’Elenco pubblicisti.
Formazione permanente
La formazione permanente è compito essenziale dell’Ordine. Il principio, da introdursi nella regolamentazione riformatrice, persegue l’obiettivo di stabilire un obbligo di aggiornamento, contravvenendo il quale si determina un illecito disciplinare. La formazione permanente dovrà essere coordinata dal Consiglio nazionale mediante appositi regolamenti, sarà obbligatoria- stante l’unicità dell’Albo – per tutti gli iscritti, e avverrà tramite l’attribuzione di crediti.
Assicurazione
L’assicurazione obbligatoria per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale non è conforme alla specificità della professione giornalistica.
Consiglio disciplinare
L’attività disciplinare, essenziale per il rispetto della deontologia e il diritto dei cittadini ad una informazione corretta e completa, garantisce la terzietà attraverso la separazione dei consigli dell’Ordine dei consigli disciplinari ed svolta come segue:
a) Il consiglio disciplinare regionale è composto da otto membri. Viene eletto dai Consigli regionali tra gli iscritti all’Albo con almeno 15 anni di iscrizione che non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive. I membri non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi e sono incompatibili con ogni altra carica negli organismi di categoria, pubblici e privati. Il consigliere istruttore del procedimento non partecipa al voto.
b) Il consiglio disciplinare nazionale, che svolge funzioni di seconda istanza è composto da quattordici membri effettivi eletti dal Consiglio nazionale dell’Ordine tra gli iscritti all’albo, con almeno 15 anni di iscrizione e che abbiano ricoperto la carica di consigliere regionale o di consigliere nazionale dell’Odg ovvero di componente di consiglio di disciplina Il consigliere istruttore del procedimento non partecipa al voto. I membri non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi e sono incompatibili con ogni altra carica negli organismi di categoria, pubblici e privati. La durata del mandato è pari a quattro anni, salvo il primo che avrà durata biennale.
La distinzione tra funzioni di amministrazione e di disciplina esige una congrua riduzione del numero dei componenti del Consiglio nazionale.
Norme transitorie per l’accesso all’esame di Stato
L’iter transitorio di accesso all’esame di Stato dovrà esaurirsi nell’arco massimo di un quadriennio e sarà regolato da precise norme, fermo restando che i pubblicisti, non intenzionati ad avvalersi di tale normativa, restano iscritti all’elenco di appartenenza. La norma è tesa a garantire i diritti acquisiti. Non interferisce con i canali di accesso tradizionali: praticantato aziendale, riconoscimento d’ufficio, scuole di giornalismo, tutoraggio per i free-lance
Requisiti
-Iscrizione all’elenco Pubblicisti
-Esercizio esclusivo dell’attività giornalistica in forma di sistematica collaborazione retribuita per almeno 36 mesi nell’ultimo quinquennio
-Certificazione del rapporto contrattuale e comunque continuativo nel periodo equivalente, compresa la documentazione fiscale (Cud o dichiarazione dei redditi)
– Attestazione della regolarità contributiva previdenziale per i compensi percepiti per il periodo equivalente.
Presentazione di almeno 150 articoli firmati o siglati per anno, relativi all’ultimo triennio. Egualmente va definito nel dettaglio la presentazione del proprio materiale nelle testate radiotelevisioni (congruo numero di Dvd con il timbro del direttore responsabile, l’indicazione del canale e dell’orario). Per chi fa lavoro di desk testimonianza del caposervizio o di due redattori art. 1. Per chi lavora negli uffici stampa attestazione della responsabilità diretta di un congruo numero di comunicati stampa e cartelle stampa, articoli in house-organ e pubblicazioni attinenti, e della responsabilità organizzativa di conferenze stampa da parte del giornalista responsabile.
Accesso all’esame di Stato
La verifica dei requisiti, effettuata dagli Ordini regionali secondo le linee guida approvata dal Cnog, consente l’iscrizione ai corsi di formazione.
Il tirocinio pratico previsto dalle norme sul praticantato viene considerato assorbito dallo svolgimento dell’attività giornalistica secondo quanto indicato dal titolo “requisiti”.
Il tirocinio teorico, finalizzato all’acquisizione dei fondamenti culturali, giuridici e deontologici della professione giornalistica, si realizza in un corso di formazione impartite – a cura e sotto il controllo del Cnog in strutture riconosciute – anche per via telematica.
Il superamento della prova finale del corso di formazione costituisce titolo, con decorrenza retroattiva di 18 mesi, all’iscrizione al Registro dei Praticanti e consente l’accesso all’esame di Stato.